Cedolare secca: novità dal Fisco

di Noemi Ricci

Pubblicato 8 Febbraio 2017
Aggiornato 9 Febbraio 2017 10:04

Confermata dall'Agenzia delle Entrate l'applicabilità della cedolare secca con aliquota del 10% ai contratti di locazione transitori.

L’opzione della cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta può essere esercitata anche con riferimento ai contratti di locazione transitori di cui alla legge n. 431 del 1998, se stipulati nei Comuni nei quali i canoni sono definiti dalle parti all’interno di fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto in occasione di Telefisco 2017, confermando l’interpretazione della norma già fornita da Confedilizia.

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Ricordiamo che la cedolare secca al 10% può inoltre essere applicata ai contratti di locazione agevolati (3 anni più 2) e ai contratti per studenti universitari. La cedolare secca, in generale, si applica in caso di affitto di immobile ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A11, esclusi gli uffici che sono classe A10) con le seguenti aliquote:

  • 21% per canoni di locazione annui per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero;
  • aliquota ridotta del 15%, ovvero del 10% dal 2014 al 2017, per i contratti di locazione a canone concordato.

Mancata proroga cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che per le comunicazioni di proroga dell’opzione della cedolare secca che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, il mancato adempimento, che consiste nell’invio dell’apposito modello RLI, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. La novità è contenuta nel D.L. 193/2016, all’interno del quale è stato inserito l’art. 7-quater recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

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Va però ricordato che, nonostante la mancata comunicazione della proroga non comporti la revoca automatica della cedolare secca, essa comporti invece l’applicazione di una sanzione pari a:

  • 50 euro, nel caso il ritardo non sia superiore a 30 giorni dalla scadenza dell’adempimento;
  • 100 euro se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

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