Esclusivamente per il settore bancario, la Legge di Bilancio 2017 ha dato la possibilità di accedere alla pensione anticipata con un anticipo fino a sette anni rispetto alla maturazione dei requisiti per il pensionamento, sia d’anzianità che vecchiaia, previsti dalla Riforma delle Pensioni Fornero. La possibilità è riservata ai lavoratori del settore bancario e del credito cooperativo in esubero sino al 2019: la Legge di Bilancio ha concesso due anni in più rispetto al vincolo del 2017 previsto dal decreto legge sulle crisi bancarie (Dl n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016).
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L’articolo 1 co. 234-237 della legge 232/2016 (Legge Bilancio 2017) prevede alcune misure per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero fino al 2019 impiegati nelle aziende interessate dai Fondi di solidarietà settoriali, ovvero delle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione.
In particolare viene data la possibilità, fino all’anno 2019, di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall’articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, invece dei cinque previsti per i Fondi di solidarietà di settore. Possibilità estesa anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
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Lo Stato concorre inoltre agli oneri sostenuti dai Fondi di solidarietà di settore per i lavoratori che vi accedano fino al 2019 impiegati in imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, riducendo il contributo straordinario a carico del datore di lavoro nella seguente misura:
- 85% dell’importo equivalente all’importo dell’assegno straordinario e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017;
- 50% per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, entro un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all’assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019.
Tale beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di:
- 174 milioni di euro per l’anno 2017;
- 224 milioni di euro per l’anno 2018;
- 139 milioni di euro per l’anno 2019;
- 87 milioni di euro per l’anno 2020;
- 24 milioni di euro per l’anno 2021.