Prorogati per tutto il 2017, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, gli incentivi all’assunzione di giovani con contratto di apprendistato, nelle tre tipologie previste dalla normativa. A prevedere sconti contributivi per il contratto di apprendistato è il D.lgs n. 81 del 2015, attuativo del Jobs Act, in particolare per:
- giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti, per i quali possono essere attivati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- giovani tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca;
- lavoratori di qualsiasi età in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.
=> Contratto di apprendistato: guida completa
Il datore di lavoro che assuma con contratto di apprendistato può, legittimamente:
- inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori con mansioni e qualificazioni analoghe;
- stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
Il datore è inoltre esonerato da ogni obbligo retributivo e contributivo, salvo diverse disposizioni del CCNL per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa in caso di il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro la retribuzione spettante al lavoratore è pari al 10%o di quella dovuta, calcolata su quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, nel caso in cui abbia aderito alla possibilità offerta dalla legge di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo (Ministero del lavoro – interpello 11 agosto 2016, n. 22).
In caso di contratto di apprendistato sono altresì previste alcune agevolazioni contributive:
- la quota a carico dei lavoratori è pari al 5,84%;
- la quota a carico dei lavoratori è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo pari allo 0,30% dovuto a titolo di quota INAIL e quota malattia. Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti l’aliquota scende a 8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 7% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Spetta inoltre al datore di lavoro il versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione.
=> Apprendistato senza limiti di età
In via sperimentale, il Jobs Act (art. 32 del D.lgs n. 150 del 2015) ha previsto che per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono:
- non rispettare quanto prescritto in merito al contributo di licenziamento di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
- versare l’aliquota contributiva al 5% (in luogo del 10%);
- godere dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI (ora NASpI) e dello 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978.
La misura è stata prorogata a tutto il 2017 dall’ultima Legge di Bilancio.