Tra gli incentivi all’assunzione ex lege 92/2012, resta confermato il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate di lungo periodo e che non abbiano svolto attività autonoma (incluse le collaborazioni) che abbia prodotto un reddito pari o superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Come ogni anno, per chi assume queste figure, è prevista una riduzione del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro.
Bonus donne
Per fruire dello sgravio contributivo, le donne da assumere devono risultare prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Il requisito è limitato a sei mesi di disoccupazione nel caso l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere oppure se residenti in aree svantaggiate.
=> Assunzioni agevolate: Guida al Bonus Sud
Si tratta delle regioni indicate dalla Carta degli aiuti di Stato per il periodo 2014-2020 (Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna e altre zone del Centro-Nord), individuate ogni anno da apposito decreto interministeriale (Lavoro e Finanze). Per il 2020 è il DM 371 del 25 novembre 2019.
Ricapitolando, l’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:
- per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;
- per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
- fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.
Domanda
Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione, compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo 92-2012 disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS.