Il cumulo gratuito dei contributi per agganciare la pensione vale anche per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Per questi lavoratori, tuttavia, i versamenti sono sempre più salati. Quest’anno, ad esempio, si è registrato uno scatto di 0,45 punti percentuali delle aliquote contributive INPS 2017 di artigiani e commercianti, che passano rispettivamente al 23,55% e 23,64%: si tratta dell’adeguamento, partito nel 2012, che porterà gradualmente le aliquote delle pensioni artigiani e commercianti al 24%. Resta la riduzione del 50% per gli over 65. Le indicazioni sui rincari delle pensioni di queste due categorie di lavoratori autonomi sono contenute nella circolare INPS 22/2017.
=> Contributi INPS per dipendenti e autonomi
La premessa è la seguente: il dl 201/2011 ha stabilito aumenti progressivi (1,3 punti percentuali nel 2012, e 0,45 punti negli anni successivi) fino a raggiungere un prelievo contributivo del 24%. L’aumento 2017 porta dunque le aliquote al 23,55%, alla quale i commercianti devono aggiungere lo 0,9% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale: questo ulteriore contributo, introdotto dal decreto legge 207/1996, è stato prorogato dalla legge 147/2013 (articolo 1, comma 490, lettera b) fino al 31 dicembre 2018.
=> Pensioni 2017 ferme: ecco i minimi INPS
Il reddito minimo annuo di riferimento è lo stesso dell’anno scorso, quindi è pari a 15mila 548 euro. In realtà, l’inflazione è scesa dello 0,1%, ma scatta la protezione prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall’articolo 1, comma 287, della legge 208/2016 in base alla quale l’adeguamento di queste prestazioni non può mai essere inferiore a zero.
Aliquote 2017
-
artigiani: 23,55%, che scende al 20,55% per coadiuvanti con meno di 21 anni.
Se il reddito è superiore a 46mila 123 euro, l’aliquota (per la parte eccedente) sale al 24,55% (21,55% per gli under 21); -
commercianti: 23,64%, che scende al 20,64% per coadiuvanti sotto i 21 anni.
Se il reddito supera i 46mila 123 euro, aliquota al 24,64% (21,64% per gli under 21).
La riduzione contributiva rispettivamente al 20,55 e 20,64% è valida fino al mese in cui il coadiuvante compie i 21 anni. Al contributo previdenziale che risulta in base all’aliquota bisogna aggiungere il contributo per la maternità.
Contributi minimi 2017
-
artigiani: 3mila 668,99 euro annui (3mila 661,55 IVS + 7,44 maternità). Per gli under 21, 3mila 202,55 (3mila 195,11 IVS + 7,44 maternità).
Per periodi inferiori all’anno, il contributo mensile è 305,75 (305,13 IVS + 0,62 maternità), che scende a 266,88 (266,26 IVS + 0,62 maternità) per gli under 21; -
commercianti: 3mila 682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità), per gli under 21 3mila 216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità).
Per periodi inferiori all’anno, contributo mensile di 306,92 euro (306,30 IVS +0,62 maternità), per gli under 21 pari a 268,05 (267,43 IVS + 0,62 maternità).
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76mila 872 euro per gli iscritti in possesso di anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 1995, e a ad 100mila 324 euro per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ecco quali sono, di conseguenza, i massimali contributivi 2017:
- artigiani: Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: 18mila 410 euro (il 23,55% di 46mila 123 + il 24,55% di 30.749), oppure per gli under 21 16mila 104,69 (il 20,55% di 46.123 euro + il 21,55% di 30.749 euro). Soggetti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: 24mila 168,31 (il 23,55% di 46.123 euro + il 24,55% di 54.201), oppure per gli under 21 21mila 158,59 euro (il 20,55% di 46mila 123 euro + il 21,55% di 54.201 euro).
- commercianti: con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: 18mila 480,03 (il 23,64% di 46.123,00 + il 24,64% di 30.749 euro), mentre se hanno meno di 21 anni il versamento minimo è pari a 16.173,87 (il 20,64% di 46.123 euro + il 21,64% di 30.749 euro). Privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: 24mila 258,60 (il 23,64% di 46.123 euro + il 24,64% di 54.201 euro), oppure 21.248,88 (il 20,64% di 46mila 123 euro + il 21,64% di 54mila 201 euro).
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2017, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
I contribuenti in regime dei minimi continuano ad applicare le regole illustrate nel dettaglio dalla circolare INPS 35/16, ovvero la riduzione contributiva del 35%.
Il versamento dei contributi va effettuato, con modello F24, nei seguenti termini:
- rate sul minimale di reddito: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018;
- quota di reddito eccedente il minimale: entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo 2016, primo acconto 2017, secondo acconto 2017).