L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore, con le relative istruzioni: sono 193 modelli, relativi a Manifattura, Servizi, Attività Professionali e Commercio. Vanno inviati per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi. Le indicazioni sono contenute nel provvedimento 31 gennaio 2017 dell’Agenzia.
=> Studi di Settore: i correttivi
Le istruzioni si compongono di una parte generale con le indicazioni comuni a tutti gli studi e da una parte specifica per ciascuno, con le parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V, comuni agli studi che ne prevedono il richiamo.
Fra le novità 2017, si segnala un’opera di semplificazione dei modelli, con un minor numero di informazioni da inserire (circa 5.300 variabili in meno). E’ anche diminuito il numero di studi, con accorpamenti che hanno riguardato Commercio, Dettaglio ambulante, Intermediari, Nobilitazione di Tessili. Ecco in tabella gli accorpamenti:
Studi 2017 | Studi accorpati |
WM03U | WM03A WM03B WM03C WM03D |
YG61U | WG61A WG61B WG61C WG61D WG61E WG61F WG61G WG61H |
YD13U | WD06U WD13U |
Ci sono poi alcuni modelli che vanno presentati per la sola acquisizione dati. Eccoli, con i codici di attività a cui si riferiscono:
Modello |
Codici |
WD29U | “23.51.00 – Produzione di cemento”, “23.52.10 – Produzione di calce”, “23.52.20 – Produzione di gesso”, “23.62.00 – Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia”, “23.64.00 – Produzione di malta”, “23.65.00 – Fabbricazione di prodotti in fibrocemento” |
WD30U | “22.11.20 – Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici” |
WD32U | “28.99.92 – Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento”, “29.10.00 – Fabbricazione di autoveicoli”, “29.20.00 – Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi”, “30.91.11 – Fabbricazione di motori per motocicli”; “30.91.12 – Fabbricazione di motocicli”, “30.92.10 – Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)” |
WD33U | “32.13.09 – Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.” |
WD35U | “18.11.00 – Stampa di giornali”, “18.20.00 – Riproduzione di supporti registrati” |
WD47U | “17.11.00 – Fabbricazione di pasta-carta”, “17.12.00 – Fabbricazione di carta e cartone”, “17.22.00 – Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa” |
VG99U | “61.90.20 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point” |
WG70U | “81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, “81.29.10 – Servizi di disinfestazione” |
WG90U | “03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi”, “03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi” |
WG91U | “66.19.50 – Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)” |
VK30U | “71.20.10 – Collaudi e analisi tecniche di prodotti” |
Novità generali
- aggiornate le cause di non accertabilità, con modifiche per gestire anche il nuovo regime dei minimi al 15% introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 (la legge di Stabilità 2015);
- integrate le ipotesi di cause di esclusione relative al periodo di non normale svolgimento dell’attività, con l’esemplificazione relativa agli eventi sismici, richiamata al paragrafo 8 della circolare 30/2013. La precisazione in argomento chiarisce che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016, se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono ritenere applicabile la causa di esclusione legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
=> Studi di settore: segnalazioni online
Ricordiamo che gli studi si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come prevalente, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore, e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.
Se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa, sia quella relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito e quelle che producono l’altra. Se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente dovrà applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse. Se invece le attività prevalenti sono comprese nello stesso studio di settore, il contribuente dovrà applicarlo sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro “F” e nell’altro il quadro “G”).
Gli studi si applicano anche in caso di inizio attività, entro sei mesi dalla data di cessazione, quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, nei casi in cui il periodo d’imposta sia diverso dai 12 mesi, per le attività stagionali o comunque svolte solo per una parte del periodo d’imposta.
Non applicano gli studi di settore i contribuenti che aprono e cessano l’attività nel periodo di imposta, che hanno ricavi sopra i 5.164.569 euro, che hanno scelto il regime dei minimi (anche se sono ancora nel vecchio regime forfetario per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), attivi nelle vendite a domicilio, in periodo di non normale svolgimento dell’attività. Attenzione: in alcuni di questi casi, pur non applicandosi gli studi, va comunque presentato il modello. Ecco quali: vecchio regime dei minimi, ricavi sopra i 5.164.569 euro ma sotto i 7.500.000, contribuenti che si trovano in situazione di non normale svolgimento dell’attività.
studi 2017, Agenzia Entrate