Con la circolare n. 10/2017 l’INPS ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti in merito ai criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e FPSP). Tra i chiarimenti viene precisato che i lavoratori del pubblico impiego che hanno assunto il servizio dopo il 1995 potranno andare in pensione a 63 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi anche se sono in possesso di contribuzione da lavoro nel settore privato al 31 dicembre 1995.
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Nella circolare INPS si legge infatti che gli iscritti alla Gestione esclusiva, a decorrere dal 1° gennaio 1996, anche se precedentemente a tale data hanno contribuzione versata/accreditata in una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale, ancora disponibile o che abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico, con il sistema contributivo, presso la gestione esclusiva a condizione che lo stesso sia stato maturato dal 1° gennaio 2012, in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla Legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia).
I requisiti richiesti per conseguire tale diritti, da adeguare agli adeguamenti alla speranza di vita, sono:
- 66 anni di età con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale;
- 70 anni di età e un’anzianità contributiva “effettiva” pari a 5 anni;
- 63 anni di età e 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale;
- pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
La Legge 204/2011, al comma 11 dell’art. 24, come condizione per accedere al trattamento pensionistico che il primo accredito contributivo sia avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996: l’INPS chiarisce che tale accredito deve essere avvenuto nella Gestione assicurativa in cui si liquida la pensione.
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Viene inoltre precisato che la pensione con il calcolo contributivo può essere riconosciuta solo se il lavoratore ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 con una contribuzione minima, effettiva, di 5 anni e a condizione che la stessa si riferisca a periodi successivi 31 dicembre 1995, al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici previsti dallo stesso art. 24 della Legge 204/2011 per il sistema contributivo, sempre adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Per maggiore chiarezza, l’Istituto fornisce anche degli esempi:
- assicurato nato il 18 dicembre 1944, con contribuzione ante 1996, titolare di un trattamento pensionistico o di contribuzione ancora disponibile a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO, che ha contribuzione versata nella Gestione esclusiva dal 1° luglio 2002 al 30 dicembre 2011: in questo caso non si avrebbe diritto alla pensione “contributiva” dal 19 dicembre 2009, perché questa spetterebbe da tale data ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 243/2004, ma non ai sensi della Legge 204/2011 come invece richiesto. Il lavoratore potrà invece conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia nel sistema contributivo, previa presentazione della relativa domanda di pensione, dal 19 marzo 2015, al raggiungimento del requisito anagrafico di 70 anni e tre mesi;
- assicurato nato il 15 ottobre 1955, con iscrizione alla gestione esclusiva dal 1° marzo 1996 al 30 maggio 2016 (20 anni e 3 mesi): in questo caso si avrebbe il diritto al trattamento pensionistico anticipato al compimento dei 63 anni di età adeguati agli incrementi della speranza di vita e a condizione che l’importo della pensione sia superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Fanno eccezione a tali regole gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP e gli assicurati dopo il 1995 presso il Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti antecedenti al 1996.