Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo è cumulabile con le sovvenzioni europee previste per i medesimi investimenti nell’ambito del programma Horizon 2020, sempre che la somma dei due incentivi non superi l’investimento effettuato. In pratica, un’azienda può utilizzare il bonus ricerca anche per investimenti in ricerca e sviluppo in relazione ai quali ha ricevuto le sovvenzioni europee, purché la somma finale resti all’interno delle regole previste per poter applicare il credito d’imposta.
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Il credito d’imposta è quello previsto dall’articolo 3, comma 1, dl 145/2013, pari al 25% sulle spese in eccedenza rispetto alla media del triennio precedente, fino a 5 milioni di euro annuali per ciascun beneficiario. In realtà, la Legge di Stabilità 2017 ha potenziato la misura, portando il credito d’imposta al 50% e il tetto massimo a 20 milioni di euro, a partire dal periodo d’imposta 2017 (e fino al 2020, mentre in base alla precedente normativa il termine era il 2019).
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L’ambito oggettivo di applicazione della norma incentiva le seguenti tipologie di spesa:
- costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- spese per contratti di ricerca extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 179/2012;
- spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali.
Per alcune di queste tipologie, precisamente l’assunzione di personale altamente qualificato e i contratti di ricerca extra-muros, l’agevolazione era già al 50% anche in relazione agli anni passati (dal 2014 in poi).
Altra precisazione: la Legge di Stabilità 2017 ha allentato i vincoli per inserire le spese per il personale altamente qualificato, allargando l’agevolazione a «tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo». La normativa relativa al Bonus ricerca, spiega l’Agenzia delle Entrate:
«non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore e, conseguentemente, in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente».
Anzi, il documento di prassi (circolare 5/2016), chiarisce che i costi per la ricerca e sviluppo sono agevolabili al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevute, e che in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Le agevolazioni europee di Horizon 2020 sulla ricerca e sviluppo prevedono un contributo finanziario, parziale o totale, dei costi ammissibili ai programmi comunitari, che sono: corsi di personale, costi di subappalto e per la fornitura di sostegno finanziario a terzi, costi per l’acquisto di attrezzature durevoli e materiali di consumo, spese di viaggio, indennità di soggiorno. Ammissibili anche i cosiddetti “costi indiretti”, ovvero costi di struttura e di supporto di natura amministrativa tecnica e logistica che investono in modo trasversale l’operatività e le attività del beneficiario e che quindi non possono essere direttamente attribuite al progetto (a titolo esemplificativo, canoni di locazione, acqua, elettricità, gas, spese postali e telefoniche, costi di manutenzione e di assicurazione, costi di comunicazione e di connessione, servizi di tipo amministrativo, legale.
Come si vede, i costi indiretti per cui si possono utilizzare gli incentivi europei non sono compresi, invece, nel credito d’imposta. Quelli diretti, invece, in alcuni casi sono agevolabili sia da Horizon 2020 sia dal credito d’imposta ricerca e sviluppo.
In generale la regola è la seguente: non c’è incompatibilità fra le due agevolazioni, quindi è possibile applicare il credito d’imposta in relazione a spese per le quali sono stati utilizzati gli incentivi europei. Bisogna però controllare che le spese in questione siano comprese fra quelle che danno diritto al credito d’imposta. Non solo: la somma derivante dalla sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili al credito d’imposta non può superare l’ammontare complessivo di competenza del periodo.
Vanno naturalmente rispettate anche tutte le altre disposizioni relative all’applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, ad esempio bisogna tener presente che il beneficio va applicato
«nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l’ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e l’investimento medio relativo ai tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015».
Esempio: importo dei contributi comunitari pari a 1 milione di euro, di cui 800mila per costi diretti e 200mila per costi indiretti. Ipotizziamo che i costi indiretti siano totalmente irrilevanti ai fini del credito, mentre quelli diretti siano così suddivisi: 250mila euro per personale altamente qualificato, 250mila per spese di ricerca extra-muros, 200mila per competenze tecniche, 100mila per altri costi non rilevanti. Investimenti sostenuti nel 2016 dall’impresa per ricerca e sviluppo rientranti fra le spese agevolabili dal credito d’imposta, 800mila euro, di cui 500mila agevolabili al 50% e 300mila al 25%.
Bisogna a questo punto verificare quali sono i costi sostenuti nel periodo precedente (perché il credito d’imposta si applica solo alla parte incrementale). Ipotizziamo che la media del triennio precedente sia di 600mila euro, di cui 400mila agevolabili al 50% e 200mila al 25%.
La differenza fra gli investimenti 2016 e la media precedente (800mila – 600mila), è pari a 200mila euro, di cui 100mila agevolabili al 50% e 100mila al 25%. Credito d’imposta teoricamente spettante: 75mila euro.
Sommando le sovvenzione comunitarie (700mila euro) e il credito d’imposta (75mila euro), si ottiene la somma di 775mila euro. La cifra è inferiore all’investimento complessivo effettuato dall’impresa (800mila euro), quindi spetta interamente il credito d’imposta di 75mila euro. Se la somma fosse superiore, l’impresa dovrebbe ridurre conseguentemente il credito d’imposta spettante.