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Pensione anticipata estesa, nuovo Ddl

di Noemi Ricci

Pubblicato 24 Gennaio 2017
Aggiornato 26 Gennaio 2017 14:04

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Pensione anticipata: Ddl presentato alla Camera per modificare le regole su quota 96, lavoratrici quindicenni e adeguamenti all'aspettativa di vita.

È stato depositato in Commissione Lavoro alla Camera dall’Onorevole Gnecchi e altri deputati del Partito Democratico il Ddl Ac 4196 volto a correggere la circolare INPS 196/2016 per rendere valutabili ai fini del conseguimento della pensione anticipata in deroga alla legge Fornero (articolo 24, co. 15-bis del Dl 201/2011) anche i contributi figurativi e da riscatto per coloro che non erano in costanza di attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28 dicembre 2011 e consentire anche alle lavoratrici cosiddette quindicenni, nate entro il 1952, l’accesso a 64 anni alla pensione in deroga (articolo 2, co. 3 del Dlgs 503/1992). Viene poi richiesto di eliminare l’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita.

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Quota 96

Nel primo caso il Decreto Legge 201/2011 aveva previsto a possibilità per i dipendenti del settore privato di accedere alla pensione anticipata a 64 anni (più gli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT) a condizione di aver raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2012: 60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi. Per le lavoratrici erano richiesti 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012.

Una prima circolare INPS (la n, 35/2012) forzava i lavoratori a risultare impiegati in attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011. Dopo un confronto tra l’Istituto e il Ministero del Lavoro, con la circolare 196/2016 ha rivisto tale interpretazione consentendo la fruizione dell’agevolazione anche coloro che al 28 dicembre 2011 non risultassero più lavoratori dipendenti nel settore privato perché privi di occupazione, o divenuti lavoratori autonomi o dipendenti pubblici.

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La circolare ha però introdotto una nuova restrizione: ai fini della maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 2012, viene considerata la sola contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato e non vengono considerati i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Il Ddl Gnecchi chiede pertanto di eliminare tale restrizione poiché, si legge nel documento:

“L’esclusione dei predetti periodi di contribuzione è priva di ogni fondamento, limita in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto ed è destinata a produrre effetti paradossali e la proliferazione del contenzioso. Inoltre, con tale esclusione viene introdotta una disparità di trattamento tra coloro che erano in attività lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 28 dicembre 2011. Si pensi, per esempio, a una lavoratrice nata a giugno del 1952, esclusa dalle salvaguardie, non in attività lavorativa nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, che ha maturato il requisito contributivo richiesto, grazie all’accredito figurativo di cinque mesi per maternità fuori del rapporto di lavoro”.

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Lavoratrici quindicenni

L’altra questione riguarda la richiesta di uscita a 64 anni anche per le lavoratrici nate nel 1952 con almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 2012, mentre ora l’INPS riconosce questo diritto solo alle lavoratrici che a questa data avevano non meno di 20 anni di contribuzione.

Adeguamenti all’aspettativa di vita

I firmatari del Ddl ritengono infine che l’adeguamento del requisito anagrafico di 64 anni alla speranza di vita per conseguire la pensione in regime eccezionale non debba essere incrementato in relazione all’aumento della speranza di vita, in quanto si tratta di una norma di carattere speciale autosufficiente: i 64 anni devono essere considerati come un termine e non come un requisito anagrafico per perfezionare il diritto alla pensione.

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