Sono nata il 30/11/1959 e ho iniziato a lavorare a 16 anni fino al 2015 (licenziata per giustificato motivo oggettivo). Fruisco della NASPI, corrisposta potenzialmente fino al 21/1/2018 e attualmente ho maturato 40 anni di contribuzione. Il 18/12/2017 raggiungo 41 anni di anzianità contributiva, con presunta decorrenza al 01/10/2018 (ho contributi versati per altro periodo lavorato intorno ai 14 anni). Ho letto che per la pensione anticipata dei precoci serve:
- almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno,
- contributi presso una forma di previdenza obbligatoria prima del 1996 (nel mio caso sono 20 anni),
- essere in “stato di disoccupazione”a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”solo per le imprese con più di 15 dipendenti se assunti prima del 7 marzo 2015 e a condizione che sia stata conclusa integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi.
I miei dubbi affiorano leggendo il punto 3 in quanto nel negozio dove lavoravo eravamo assunte solo in 2 persone; inoltre non capisco se potrò usufruire al pensionamento anticipato a partire dal 1° maggio 2017 in relazione alla NASPI che percepisco.
Le conviene attendere i provvedimenti attuativi e verificare anche presso l’INPS, ma direi che lei non può interrompere la NASPI per prendere la pensione anticipata dei precoci con la quota 41, perché fra i requisiti è previsto che sia conclusa integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi. Quindi, credo che debba prendere la NASPI fino a quando ne ha diritto e solo successivamente, trascorsi tre mesi, chiedere il pensionamento anticipato.
=> Precoci quota 41, pensione per pochi
La misura, prevista dal comma 199 della Legge di Stabilità, è strutturale: quindi continuerà a essere utilizzabile quando lei avrà terminato il sussidio di disoccupazione. Non mi pare rilevante la questione dei 15 dipendenti.
=> Pensione anticipata precoci: i nuovi requisiti
E’ comunque certo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dia diritto alla quota 41. La condizione da rispettare, prevista dalla lettera a) del comma 199, è la seguente: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, prestazione di disoccupazione conclusa integralmente da almeno tre mesi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz