Distacco lavoratore, i nuovi obblighi

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Gennaio 2017
Aggiornato 3 Febbraio 2017 12:01

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Distacco transnazionale dei lavoratori: procedura e indicazioni operative per il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con la Circolare n. 1/2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riepiloga il nuovo quadro giuridico relativo al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e fornisce al personale ispettivo indicazioni operative in merito al D.Lgs n. 136/2016 che disciplina il distacco transnazionale dei lavoratori con particolare riferimento a:

  • l’ambito applicativo del decreto legislativo;
  • l’autenticità del distacco e gli elementi oggetto di verifica da parte del personale ispettivo;
  • il regime sanzionatorio.

=> Distacco lavoratori, nuove regole UE

L’obiettivo della norma è di contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con riferimento all’impiego, alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro.

Tra i nuovi adempimenti, in vigore dal 26 dicembre 2016 c’è l’invio obbligatorio della comunicazione preventiva da parte dei datori di lavoro prestatori di servizi che da uno Stato Membro intendano inviare lavoratori in Italia, distaccandolo presso un’altra impresa, anche dello stesso gruppo, oppure presso un’altra unità produttiva o un altro destinatario.

Adempimento che vede coinvolte le aziende stabilite in altri Stati Membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

=> Distacco Lavoratori, i nuovi obblighi

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco utilizzando il modello UNI_DISTACCO_UE. Stessa procedura per ogni eventuale successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica e la comunicazione dovrà essere inviata entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

Nella circolare l’INL chiarisce che non si configura come distacco transnazionale il servizi di trasporto internazionale su strada che comporti il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento senza dare luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri.

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