Sono numerose le misure di Riforma Pensioni contenute dalla Legge di Stabilità 2017 e tra queste anche alcune volte a promuovere l’uscita flessibile dal mercato del lavoro. È il caso della nuova RITA, la Rendita Integrativa Anticipata che spetta, come l’anticipo pensionistico (APE), ai lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi. Come ulteriore condizione, al pari di quanto avviene per l’APE, viene richiesto di avere una pensione non inferiore a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo INPS (circa 700 euro lordi al mese) certificato dall’Istituto.
=> Pensioni 2017: novità sul sistema previdenziale
La Rendita Integrativa Anticipata consente agli aventi diritto la possibilità di chiedere se il rapporto di lavoro è cessato, indipendentemente dalla ragione, in tutto o in parte, la liquidazione del montante accumulato sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.
La richiesta di RITA può essere presentata dai lavoratori che abbiano i suddetti requisiti, anche dipendenti pubblici purché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici, a prescindere dall’adesione all’APE volontario.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa verranno tassate con aliquota al 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In sostanza i lavoratori che fanno ricorso a forme di previdenza complementare potranno riscuotere le somma dai 63 anni godendo di una tassazione agevolata fino al 9% a seconda degli anni di iscrizione al Fondo. Ricordiamo che invece il reddito derivante dall’APE non concorre ai fini IRPEF.