Pronto il modello definitivo, con le relative istruzioni, per aderire alla voluntary disclosure bis, la procedura di collaborazione volontaria che ha come obiettivo l’emersione di capitali, somme e valori occultati in Italia o all’estero i cui termini sono stati riaperti con l’approvazione del decreto fiscale (Dl n. 193/2016) collegato alla Legge di Stabilità 2017. Gli illeciti che è possibile regolarizzare con la voluntary disclosure bis sono quelli commessi fino al 30 settembre 2016.
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A dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato online la bozza del nuovo modello con le istruzioni, per dare modo agli interessati di prendervi confidenza e proporre eventuali osservazioni e suggerimenti per migliorarlo prima dell’arrivo del modello definitivo.
Download Modello
Il nuovo modello e le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) nella sezione Strumenti > Modelli> Modelli per domande/istanze > Adesione al regime di collaborazione volontaria.
In alternativa, il percorso da seguire è: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” > Modello e istruzioni.
Per semplicità linkiamo qui la pagina contente sia ail modello sia le istruzioni:
Invio modello
Il form andrà trasmesso online utilizzando i canali Entratel o Fisconline e il software “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La data di apertura del canale telematico per la trasmissione del modello definitivo di voluntary disclosure bis sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
=> Guida Voluntary bis: calcolo e domanda
Periodo transitorio
Nel frattempo l’Agenzia offre la possibilità di aderire alla voluntary bis, utilizzando il vecchio modello, utilizzato per l’edizione precedente della collaborazione volontaria e approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015, sempre da trasmettere esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del citato provvedimento.
Possibile anche inviare via PEC (punto 7 del Provvedimento), una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.
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