Operative dal 1° gennaio 2017 le nuove procedure per i ricorsi amministrativi proposti contro atti di accertamento in materia di lavoro: questi dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla notifica degli atti per essere decisi entro i successivi 60 giorni. Si tratta delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in materia di ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia contributiva e assicurativa.
Tra le altre novità, anche il fatto che dal 1° gennaio 2017 non sarà più possibile esperire ricorso amministrativo contro ordinanze ingiunzioni emesse dagli Ispettorati territoriali.
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A fornire indicazione in merito alle modalità di presentazione e trattazione dei ricorsi è la lettera circolare n. 4/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento alle modifiche apportate all’articolo 16 del D.lgs. n. 124/2004 che nella sua nuova versione prevede che:
“Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”.
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.