Il solo trasferimento del personale da un datore di lavoro all’altro in caso di cambio di appalto non basta a definire un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., che si configura invece se l’assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore viene accompagnata anche da un passaggio di beni di non trascurabile entità, ovvero tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (cfr.: Cassazione, sentenza n. 24972/2016).
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Nozione d’azienda
Un’azienda è fatta anche di beni immateriali ma non solo, a fronte dell’articolo 2555 del Codice Civile che, nella stessa nozione di azienda, richiama la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa. Organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
Trasferimento d’azienda
Già altre sentenze della Corte di Cassazione (nn. 5678/2013 e 10761/2002) erano arrivate a sperimentare la massima dilatazione possibile di nozione di trasferimento d’azienda, fino a estenderla alla cessione avente ad oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how.
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E’ però vero che l’art. 29 co. 3 0 d.lgs. n. 276/03 prevede che:
l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
Dunque la mera assunzione, da parte del subentrante nell’appalto, non integra di per sé trasferimento d’azienda ove non si accompagni alla cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo intesi nei sensi di cui sopra (cfr., in motivazione, Cass. n. 11247/2016).
Di contro, è comunque configurabile un trasferimento d’azienda nel caso di trasferimento del personale, purché si tratti di “un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how”. (Cass. 6 dicembre 2016, n. 24972). Ad ogni modo, essendo difficile dimostrare la continuità economica ceduta, viene rimessa alla valutazione caso per caso l’attuazione del trasferimento d’azienda.