Dati al Fisco: biglietti esclusi

di Noemi Ricci

23 Dicembre 2016 09:30

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Distributori automatici di beni e servizi: nuovi chiarimenti sulle vending machine escluse dall'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.

Con la Risoluzione n.116/E72016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato dal Dl n. 193/2016, relativamente ai distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta.

Corrispettivi

In particolare l’Agenzia chiarisce che i biglietti emessi per i pedaggi autostradali o dalle biglietterie automatiche per il trasporto e la sosta sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, che scatterà a partire dal prossimo 1° aprile 2017, non erogando quanto alcun bene o servizio ma soltanto un attestato di pagamento con valore fiscale di servizi resi in altro modo.

=> Trasmissione corrispettivi giornalieri: istruzioni

La Risoluzione dell’Agenzia, che segue il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016, fornisce inoltre ulteriori indicazioni sulle caratteristiche tecniche di cui devono essere dotati i distributori automatici di beni e servizi, precisando che per le “vending machine” che non rientrino nelle caratteristiche descritte nel provvedimento del 30 giugno 2016 non è previsto attualmente alcun obbligo.

Distributori automatici

Ad esempio risultano esclusi i piccoli distributori contenenti giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che memorizza le somme incassate.

L’obbligo memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi scatterà invece dal prossimo anno per tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, intesi come apparecchi che, su richiesta dell’utente, eroghino prodotti e servizi e siano costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi.

=> Registratori telematici dei corrispettivi per le Partite IVA

Macchine escluse

Non rientrano dunque nell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015:

  • le macchine che non rappresentano un distributore automatico così come sopra descritto;
  • l’apparecchio distributore non eroga beni/servizi direttamente (come avviene per cibi e bevande) o indirettamente (come avviene per l’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette), ma fornisce solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene per i pedaggi autostradali);
  • i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio. Per queste macchie quindi l’invio telematico degli stessi dati rappresenterebbe un duplicato dell’attività di certificazione del corrispettivo reso per il servizio con l’emissione del biglietto.

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