La voluntary bis riapre i termini per l’emersione dei capitali, consentendo di sanare violazioni commesse entro il 30 settembre 2016, anche a coloro che hanno già aderito alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria. La vera novità consiste nella possibilità di autoliquidazione: il contribuente si può calcolare da sé le imposte dovute godendo di sanzioni ridotte, effettuando poi il versamento in un’unica soluzione o in tre rate, con primo pagamento entro il 30 settembre 2017.
Il nuovo modello pubblicato in bozza dall’Agenzia delle Entrate contengono una Sezione V aggiornata, con i quadri da compilare in relazione alle singole imposte da regolarizzare. Quello definitivo sarà approvato entro il 2 gennaio 2017. Nel frattempo, i contribuenti possono inviare le richieste di adesione: i termini per la voluntary disclosure bis, in base all’articolo 7 del decreto 193/2016, sono aperti dal 24 ottobre 2016 (fino al 31 luglio 2017).
=> Voluntary bis, il nuovo modello in bozza
Per aderire prima della pubblicazione dei modelli definitivi 2016-2017, si può utilizzare il vecchio modello 2015 trasmettendolo in via telematica, e inviare via PEC una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. Dal gennaio 2017 saranno attive le nuove procedure. Attenzione: i contribuenti che hanno già aderito o che invieranno il vecchio modello prima dell’approvazione di quello definitivo, dovranno poi compilare il nuovo modello. In questo caso, devono barrare la casella “istanza trasmessa in precedenza” del riquadro “emersione”.
Il contribuente può presentare la domanda direttamente tramite i canali web dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite intermediario. La richiesta di adesione va presentata entro il 31 luglio 2017 ma c’è tempo fino al 30 settembre per le integrazioni ai documenti. Per quanto riguarda la compilazione, innanzitutto nel quadro emersione bisogna indicare se l’adesione si riferisce alla procedura internazionale o nazionale. Il contribuente che intende fare integrazioni o variazioni dopo aver presentato il modulo 2017, deve inviare una nuva domanda barrando la casella “istanza integrativa”. Se quest’ultima è trasmessa dopo il 26 settembre 2017, ci sono cinque giorni di tempo per el integrazioni.
Nel riquadro dedicato al perfezionamento della procedura, bisogna selezionare la casella e indicare l’indirizzo PEC al quale l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, correlato al corretto versamento di quanto dovuto. Il riquadro seguente è dedicato a comunicazioni e notificazioni, e bisogna indicare la prima casella per chiedere che il Fisco proceda a tutte le notifiche via PEC (indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che segue gli atti), mentre si seleziona la seconda casella per chiedere che eventuali altre comunicazioni arrivino direttamente al professionista che deve firmare nell’apposito spazio.
I quadri da II a V indicano le informazioni utili alla determinazione degli importi dovuti. Il contribuente che sceglie l’autoliquidazione applica il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del dlgs 472/1997 e la riduzione delle sanzioni su obblighi di monitoraggio (indicate nel audro II), e imposte (nel quadro V). Inoltre, l’autoliquidazione consente di applicare le sanzioni vigenti al 31 dicembre 2015, e non quelle nuove previste dal decreto 158/2015. Per l’omessa o infedele dichiarazione delle imposte dirette su redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo. Gli interessi delle imposte di calcolano dal giorno successivo a quello della scadenza originaria prevista dall’imposta a cui si riferiscono, fino alla data del versamento.
Si utilizza il modello F24, indicando i codici tributo istituiti per la definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e per la definizione agli inviti all’adesione (articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 218/1997). Ci sono tutte le indicazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrare, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.
In seguito al versamento, l’Agenzia comunica il perfezionamento della procedura utilizzando la PEC indicata nell’apposita sezione del modulo dal contribuente. In caso di versamento mancato o insufficiente, l’Agenzia provvede al recupero degli importi dovuti applicando le relative sanzioni (lettera g, punti da 1 a 3, articolo 5-octies del decreto legge 167 del 1990).
Non possono aderire alla voluntary bis i contribuenti che hanno già avuto:
«formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria».
La preclusione, si legge nelle istruzioni di compilazione, opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
in bozza