Chiusura automatica per le partite IVA inattive di persone fisiche e società da almeno tre anni, senza necessità di dichiarazione di cessazione dell’attività. È quanto prevede il pacchetto di semplificazioni fiscali (art. 7-quater, c. 44 e 45 DL. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).
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Chiusura d’ufficio
L’Agenzia delle Entrate potrà quindi chiudere d’ufficio le partite IVA inutilizzare, ovvero facenti capo a soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in proprio possesso, risultino non aver esercitato attività d’impresa o attività artistiche o professionali per tre annualità consecutive o non sia stata presentata la dichiarazione IVA annuale. In sostanza la norma riguarda le attività di impresa o di arti e professioni o chi, obbligato a presentare la dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto.
Per capire quali siano i criteri e le modalità di applicazione del nuovo regime è necessario attendere il relativo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con quale verranno altresì individuate apposite forme di comunicazione preventiva al contribuente.
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Precedente normativa
Ricordiamo che l’art. 23, comma 22, del DL 98/2011 aveva già previsto la chiusura delle partite IVA inattive, ma era previsto un preventivo contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente interessato volto a comprendere l’effettiva inattività della partita IVA.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione senza valide motivazioni all’Agenzia, al contribuente veniva addebitata una sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro, con successiva iscrizione a ruolo della sanzione a meno che il contribuente non provvedesse al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle Entrate.
Nuove semplificazioni
Sanzioni ora abrogate con il pacchetto semplificazioni. L’Agenzia provvederà automaticamente a cancellare le partite IVA che le risultino inattive, pur inviando al contribuente una comunicazione preventiva su tale azione prima di procedere, così da dare modo di contestare la decisione dell’Agenzia e di comunicare le ragioni della mancata chiusura.