La Corte Costituzionale boccia la normativa anti-Uber della Regione Piemonte, perché interviene su una materia, la concorrenza, che è esclusiva competenza dello Stato. Auspicando la definizione di una legislazione nazionale sulla materia, la sentenza 265/2016 della Consulta dichiara illegittimo l’articolo 1 della legge regionale del Piemonte 14/2015, che in estrema sintesi vieta i servizi di trasporto privato a chiamata basati su piattaforme informatiche di sharing economy come Uber, ritenendoli una forma di concorrenza sleale nei confronti dei taxi.
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La motivazione della Corte non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se Uber sia o meno una forma di concorrenza sleale, ma si limita ad affermare che la materia non è di competenza delle Regioni e che la legge del Piemonte viola di conseguenza l’articolo 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione (che inserisce la tutela della concorrenza fra le competenze esclusive dello stato).
«Definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica: si tratta di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato».Di conseguenza, «tale profilo rientra a pieno titolo nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e, dell’articolo 117 della Costituzione, la quale (ex plurimis, sentenza n. 125 del 2014) include sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l’assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche, in particolare le barriere all’entrata, e al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese».
Del resto, «proprio in merito al trasporto di viaggiatori mediante noleggio (di autobus) con conducente, questa Corte ancora di recente ha chiarito che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti (sentenza n. 30 del 2016)».
Per questi motivi, la legge regionale del Piemonte contrasta con la competenza statale che la Costituzione stabilisce per le normative sulla Concorrenza. La Corte sottolinea però che la legislazione statale in vigore su queste tematiche risale al 1992, ma nel frattempo:
«l’evoluzione tecnologica, e i cambiamenti economici e sociali conseguenti, suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma anche presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità dei loro intrecci».Con specifico riguardo «ad alcune modalità di trasporto a chiamata mediante applicazioni informatiche, interrogativi analoghi a quelli oggi posti a questa Corte sono attualmente in discussione anche in seno all’Unione Europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, nonché in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. Nel contesto di un dibattito così animato, relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle nuove tecnologie, è comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più direttamente interessate, si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato».
Conclusione, è «auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione».
Di fatto, sul fronte normativo, ricordiamo che la UE ha messo a punto delle linee guida sulla sharing economy, invitando gli Stati Membri a uniformarsi. In Italia, c’è una proposta di legge in discussione in Parlamento.
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Intanto, oltre al Piemonte anche la Liguria ha una legge anti Uber (fra l’altro, citata dalla Regione in difesa della propria normativa) ma, evidentemente, gli effetti della sentenza sono destinati ad estendersi anche alle altre legislazioni regionali in materia. La battaglia giudiziale su questo fronte comunque prosegue: ad esempio, i tassisti e gli autisti NCC (noleggio con conducente) hanno presentato nei giorni scorsi un nuovo ricorso al Tribunale di Roma.
della Consulta