Revoca bonus prima casa

di Noemi Ricci

5 Dicembre 2016 10:30

Anche il venditore è responsabile se le agevolazioni prima casa vengono revocate per cause non del tutto imputabili all’acquirente: la sentenza della Cassazione.

Per l’acquisto di una abitazione come prima casa la normativa vigente prevede alcune agevolazioni, che possono essere revocate in caso di non sussistenza dei requisiti richiesti. Qualora le cause che abbiano portato alla revoca del bonus prima casa siano non imputabili all’acquirente, però, a pagare in solido è anche il venditore. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24400/2016.

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La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella esattoriale che ingiungeva il pagamento di un preteso credito da parte del Fisco conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell’agevolazione “prima casa”. Il contribuente, venditore dell’immobile, contestava tale pretesa per asserito vizio di motivazione, rilevando comunque la necessità che l’Ufficio procedesse in via principale nei confronti dell’acquirente. L’Ufficio opponeva che la cartella era stata emessa sulla base di un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione ed affermava che la cartella era stata notificata anche all’acquirente debitore principale.

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Per la Corte di Cassazione è corretto ritenere anche il venditore responsabile nell’obbligazione, se l’agevolazione prima casa viene revocata per cause che non sono del tutto imputabili all’acquirente, come nel caso in esame in cui:

“La decadenza dai benefici prima casa era dovuto a circostanza (le caratteristiche di lusso dell’immobile) non imputabile in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente (come avrebbe potuto essere un’eventuale sua dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato). Operava, quindi, in capo al venditore la solidarietà dell’obbligazione tributaria”.

I giudici supremi hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

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