In caso di infortunio dell’apprendista lasciato solo a svolgere la propria mansione senza il controllo del tutor, rispondono il responsabile di servizio e prevenzione rischi sul lavoro (RSPP) e il datore di lavoro (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 50749/2016).
Se ad una prima analisi la responsabilità sembra essere imputabile al tutor per mancata applicazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, è altresì vero che le norme di prevenzione antinfortunistica hanno l’obiettivo di tutelare il lavoratore anche in relazione agli incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza ed imperizia dello stesso.
La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.
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A meno che non si configuri tale circostanza, il responsabile della prevenzione rischi sul lavoro (RSPP) ed il datore di lavoro sono colpevoli di reato di lesioni colpose.