Con la Risoluzione n. 108/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per tasse pagate all’estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attribuito al socio controllante residente al momento della tassazione integrale degli utili provenienti da tali società (art. 3 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – art. 89, comma 3, del TUIR).
In particolare l’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di recuperare le imposte versate all’estero ricorrendo al credito d’imposta “indiretto”, introdotto dal decreto internazionalizzazione, anche nel caso in cui tali dividendi siano percepiti da una società controllante intermedia estera.
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Viene infatti precisato, in risposta ad un interpello, che tale credito d’imposta spetta anche se il socio italiano non ha percepito direttamente i dividendi della CFC, ma questi siano stati distribuiti ad una società controllante intermedia, a sua volta residente all’estero, i cui redditi siano tassati in Italia ai sensi della disciplina sulle Controlled Foreign Corporations.
Tale credito d’imposta “indiretto” è scomputabile esclusivamente dalle imposte dovute dal socio residente sul reddito della CFC, risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi.
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