Comunicazioni IVA trimestrali con i dati di tutte le fatture emesse e nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, anche in questo caso ogni tre mesi: sono i nuovi adempimenti per le Partite IVA previsti dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, su cui il Governo ha posto il voto di fiducia al Senato per l’approvazione definitiva. In pratica, otto nuovi adempimenti per i titolari di Partita IVA (entrambe le scadenze prima erano annuali), che scendono quindi sul piede di guerra: con un’iniziativa senza precedenti, i commercialisti hanno indetto per il prossimo 14 dicembre una manifestazione di protesta a Roma contro il decreto e uno sciopero nazionale.
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Vediamo, nel dettaglio, come si configurano i nuovi adempimenti.
Operazioni IVA
Per quanto riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA, i dati delle fatture emesse e ricevute vanno inviati, in forma telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Si tratta del nuovo Spesometro analitico trimestrale, che riguarda anche le bollette doganali e i dati delle variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella per l’ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Sono esentati i produttori agricoli con fatturato non superiore a 7mila euro situati nelle zone montane (come definite dall’articolo 9 del Dpr 601/1973).
La comunicazione telematica deve contenere dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero fattura, base imponibile, aliquota, imposta, tipologia dell’operazione. Gli obblighi di conservazione delle fatture sono automaticamente soddisfatti per i contribuenti che utilizzano la fatturazione elettronica.
Liquidazioni periodiche
Diventano trimestrali anche le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Negli stessi termini previsti per lo Spesometro, i contribuenti trasmettono comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’Agenzia delle Entrate confronta i dati relativi alle fatture emesse e ricevute con quelli delle liquidazioni e mette a disposizione del contribuente le valutazioni sulla loro coerenza e sui versamenti. Nel caso in cui emergano disallineamenti, il contribuente viene informato con modalità previste da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. A questa comunicazione di compliance, il contribuente può rispondere fornendo chiarimenti, segnalando eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, versando quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
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Ricordiamo che per le partite IVA sono previsti anche due crediti d’imposta, uno di 100 euro per l’adeguamento tecnologico (riservato a partite IVA con fatturato fino a 50mila euro), e uno di 50 euro, una tantum, peri contribuenti che utilizzano la fatturazione elettronica.