Con la sentenza n. 239/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo ogni eventuale intervento legislativo che limiti la liberalizzazione nel settore del commercio. Il riferimento nel caso specifico era ad una legge della Regione Puglia (legge regionale n. 24 del 2015), ritenuta appunto illegittima perché in contrasto con i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dalla legislazione statale.
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La Corte Costituzionale precisa: ogni intervento legislativo in tema di disciplina delle attività commerciali incide inevitabilmente sulla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
Le Regioni non possono quindi, come nel caso specifico, prevedere alcuna forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di esercizio, sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori economici.
Gli articoli censurati della legge n. 24 del 2015 della Regione Puglia prevedevano in particolare:
- all’articolo 9, che la Regione e i Comuni promuovessero “accordi volontari” tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio;
- all’articolo 13 che i Comuni – in accordo con i soggetti pubblici e i privati interessati, con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e dei sindacati – elaborassero “progetti di valorizzazione commerciale” esaminando “le politiche pubbliche riferite all’area, la progettualità privata e l’efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività economiche in essa presenti”. Tra i progetti potevano rientrare anche interventi in materia di orari di apertura;
- all’art. 17 la subordinazione ad autorizzazione commerciale l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita o l’ampliamento della superficie di una “media” o “grande struttura di vendita” e, al comma 4, preveda per i “centri commerciali” e per le “aree commerciali integrate” che l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie necessitino di autorizzazione per l’intero centro e di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della dimensione, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro medesimo;
- all’art. 18 che i Comuni debbono individuassero nei loro strumenti urbanistici le aree idonee all’insediamento di strutture commerciali, stabilendo altresì che l’insediamento di “grandi strutture di vendita” e di “medie strutture di vendita di tipo M3” sia consentito solo in aree con profilo urbanistico idoneo e oggetto di piani urbanistici attuativi, al fine di prevedere opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell’accessibilità e di riduzione dell’impatto socio-economico;
- l’articolo 45 stabiliva che i nuovi impianti di distribuzione del carburante dovessero essere dotati di almeno un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a condizione che non vi fossero ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi.
Fonte: Corte Costituzionale.