Operando in regime forfetario nel campo delle riparazioni e vendite di telefonini, non applico l’IVA su cessioni e prestazioni.
Al momento dell’acquisto di un telefonino da rivendere, il fornitore applica in fattura l’art. 17 c. 6. In questo caso, sono tenuto a versare l’IVA? In caso affermativo, entro quando e con quale codice tributo? Inoltre, se non sono tenuto alla dichiarazione IVA, quale considerazione farà l’Agenzia delle Entrate riscontrando questo eventuale versamento?
Come chiarito dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 27.03.2015, n. 28 del 04.08.2006 e n. 37 del 29.12.2006, nel caso in cui un soggetto forfetario (o “minimo” o in regime di vantaggio), acquisti un bene o servizio in cui vi è l’applicazione del “reverse charge”, questo deve assolvere l’imposta IVA secondo tale meccanismo integrando la fattura e provvedendo al versamento della stessa entro il 16 del mese successivo.
=> Reverse Charge IVA: circolare applicativa del Fisco
Il codice tributo da utilizzare è quello del mese di riferimento. Dunque, per esempio, se la fattura fosse di novembre, l’IVA andrebbe versata entro il 16 dicembre con codice tributo 6011.
In merito alle considerazioni dell’Agenzia delle Entrate, l’unica che potrebbe fare in caso di controllo è la corretta applicazione della normativa.
Studio Valerio Ottaviani, Dottore Commercialista – Revisore Legale
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