L’articolo 42 della Legge di Stabilità 2017 prevede un esonero contributivo destinato ad incentivare l’alternanza scuola-lavoro, andando a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30% delle ore previste per le varie attività di alternanza) o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
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Lo sgravio contributivo spetta per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, (che però dovrà comunque versare l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed i premi INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
La domanda di sgravio contributivo deve essere presentata entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio dello studente.
Le risorse stanziate ammontano a:
- 7,4 milioni di euro per il 2017;
- 40,8 milioni di euro per il 2018;
- 86,9 milioni di euro per il 2019;
- 84,0 milioni di euro per il 2020;
- 50,7 milioni di euro per il 2021;
- 4,3 milioni di euro per il 2022.
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L’INPS monitorerà il numero di contratti incentivati e le conseguenti minori entrate contributive, se da tale monitoraggio mensile dovessero risultare scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
Da parte sua il Governo, entro il 31 dicembre 2018, procederà alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, così da stabilire una sua eventuale prosecuzione.