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Affitti canone concordato, regole più soft

di Noemi Ricci

Pubblicato 8 Novembre 2016
Aggiornato 9 Marzo 2018 19:09

Rinnovata la convenzione nazionale sugli affitti per i contratti di locazione a canone concordato che fissa gli accordi generali da recepire a livello territoriale.

Cambiano le regole per le locazioni a canone concordato, per effetto della nuova convenzione nazionale sottoscritta dalle organizzazioni nazionali più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori (Sindacati degli Inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, Ania, Feder.Casa e il COORDINAMENTO PROPRIETARI IMMOBILIARI ANPE-Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI).

L’accordo, che arriva a 13 anni di distanza da quella attualmente in vigore, è stato sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza del viceministro Riccardo Nencini, e si pone l’obiettivo importante di rilanciare i contratti concordati ed abbassare gli affitti, incidendo sull’housing sociale.

=> Locazioni: le novità per il contratto di affitto

Si tratta della convenzione nazionale prevista dall’art. 4, comma 1, della legge n. 431/98 sulle locazioni a uso abitativo che, per acquisire forza normativa, dovrà essere recepita da un decreto ministeriale e che fissa gli accordi generali sui contratti di locazione, che poi verranno recepiti a livello territoriale.

Tra le novità del testo che funzionerà come punto di riferimento per le convenzioni territoriali alle quali potranno poi rifarsi locatori e conduttori nella stipula dei singoli contratti:

  • i criteri più precisi per la determinazione del canone nella contrattazione territoriale;
  • la possibilità, per le parti contrattuali, di richiedere l’attestazione, alle organizzazioni firmatarie, della conformità del contratto a quanto previsto dall’accordo locale;
  • la possibilità di sottoscrivere accordi territoriali, non soltanto nei Comuni con tensione abitativa, anche per gli studenti iscritti a master, dottorati, specializzazioni o perfezionamento;
  • l’obbligo per le associazioni di attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della Convenzione, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali;
  • la previsione di procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione extragiudiziale per il componimento delle controversie così da evitare le lungaggini ed i costi del contenzioso giudiziario.

Viene poi confermata la possibilità, in presenza di particolari condizioni, di stipulare contratti di natura transitoria con un affitto non libero, ma determinato dagli accordi locali per i Comuni sopra i 10.000 abitanti.