In caso di procedure concorsuali, la Legge di Stabilità 2017 cancella le modiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015) all’art. 26 del Decreto IVA, ripristinando la normativa ante 2016 sulla emissione delle note di credito IVA.
Questo significa che, per effetto dell’art. 71 della nuova Legge di Bilancio:
- in caso di fallimento, per emettere le note di credito IVA si dovrà attendere l’esito del piano di ripartizione finale del fallimento, laddove sussistente;
- in caso di concordato preventivo, si dovrà attendere il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti.
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La Legge di Stabilità 2016, con l’art. 1, commi 126-127 che andavano a modificare l’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, aveva invece consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere l’esito definitivo della stessa.
In sostanza, quindi, le imprese dovranno continuare ad anticipare l’IVA su crediti, seppure con il rischio di non riuscire poi ad incassarli.