Il controllo a distanza non legittima il licenziamento

di Noemi Ricci

4 Novembre 2016 10:30

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l limiti del datore di lavoro in tema di controllo a distanza e licenziamento dei dipendenti chiariti dalla Corte di Cassazione.

Il datore di lavoro non può utilizzare i dati del controllo a distanza mediante Gps per verificare la condotta irregolare del dipendente e per legittimarne il licenziamento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19922/2016, precisando che il Gps è un sistema di controllo generalizzato che viene predisposto prima ancora dell’emergere di qualsiasi sospetto e dunque il datore di lavoro non se ne può servire nell’ambito dei cosiddetti “controlli difensivi” per verificare la violazione degli obblighi contrattuali.

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Nel caso in esame il Gps era istallato sulle vetture in uso ai dipendenti della società per la “ronda” notturna come meccanismo generalizzato di controllo, autorizzato dai sindacati per ragioni di sicurezza in quanto richiesto dalla Questura di Rovigo anche nell’interesse dell’incolumità dei lavoratori, ma si era escluso che lo stesso potesse essere utilizzato per controllare la loro attività lavorativa.

La società aveva poi rilevato, in base ai dati forniti dal sistema Gps montato sul veicolo utilizzato, che il dipendente poi licenziato non aveva effettuato tutte le ispezioni che aveva registrato nel rapporto di servizio.

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Ma per i giudici questo non è un motivo legittimo di licenziamento, visto che:

«L’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per in cosiddetti controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell’art. 4 secondo comma legge n. 300/70; ne consegue che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi».

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