Assunzioni agevolate quelle previste dal Dlgs n. 185/2016 correttivo del Jobs Act in caso di trasformazione di contratti di solidarietà da difensivi a espansivi. Il bonus spettante ai datori di lavoro sulle assunzioni per la solidarietà espansiva ha valenza triennale e dà diritto ad un contributo pari al 15%, 10% e 5% della retribuzione dovuta rispettivamente durante il primo, il secondo e il terzo anno di lavoro. Per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti attraverso il contratto di solidarietà espansiva è previsto che per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro sia quella prevista per gli apprendisti, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori.
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A precisarlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 31 del 21/10/2016 della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. che fornisce nuove indicazioni operative in materia di contratti di solidarietà espansiva e cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 185/2016.
Il decreto correttivo del Jobs Act ha infatti introdotto la possibilità di trasformare il contratto di solidarietà da difensivo in espansivo, mediante un accordo che fissi la riduzione dell’orario di lavoro finalizzata all’assunzione di nuovo personale in caso di:
- contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 2016.
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La trasformazione deve avvenire mediante stipulazione di un nuovo contratto collettivo aziendale che includa le modalità attuative e stabilisca la riduzione stabile dell’orario di lavoro (che non può essere superiore a quella già concordata nell’accordo di solidarietà difensiva), con riduzione della retribuzione, nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Ai lavoratori ai quali viene ridotto l’orario di lavoro spetta un’integrazione della retribuzione in misura pari alla Cigs erogata prima per la solidarietà difensiva, erogata 50% come cassa integrazione (Cigs) e 50% come aggiunta retributiva a esclusivo carico del datore di lavoro, su cui però non sono dovuti i contributi previdenziali. Ai lavoratori viene garantita la contribuzione figurativa.
Per maggiori informazioni consultare la circolare n. 31 del 21/10/2016 del Ministero del Lavoro.