Voluntary disclosure bis al via: modello di adesione

di Barbara Weisz

26 Ottobre 2016 15:59

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Adesioni al via per la voluntary disclosure bis: domande anche con il vecchio modello 2015 in attesa del provvedimento con la nuova procedura.

Chi intende aderire alla voluntary disclosure bis può farlo da subito: il decreto legge che istituisce la nuova procedura (Dl 193/2016) è in vigore dal 24 ottobre e per la procedura l’Agenzia delle Entrate permette di utilizzare anche la modulistica dell’edizione passata(modello approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015). Le domande possono essere inviate fino al 31 luglio 2017 e, come prevede la norma (contenuta nell’articolo 7 del decreto), c’è tempo fino al successivo 30 settembre per integrazioni e documentazione.

=> Voluntary disclosure bis:novità 2017

La voluntary disclosure bis consente di far emergere patrimoni illegalmente portati all’estero o non dichiarati in Italia: la violazione deve essere stata commessa entro il 30 settembre 2016. Dunque, non possono accedervi i contribuenti che hanno già aderito alla procedura 2015.

Modulistica

Entro il 23 novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) l’Agenzia delle Entrate approverà un nuovo provvedimento con tutte le indicazioni per presentare le domande. Nel frattempo, i contribuenti possono già inviare istanza di accesso alla voluntary disclosure bis, utilizzando il vecchio modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Cosa devi fare” – “richiedere” – “collaborazione volontaria”.

 

Il modello si trasmette esclusivamente per via telematica, sempre in base alla procedura seguita nel 2015: ci vogliono le credenziali Entratel o Fisconline, si utilizza il software messo a disposizione dall’Agenzia, bisogna conservare copia cartacea. E’ anche possibile inviare via PEC una relazione di accompagnamento, indicando dati e informazioni non previste nei modelli 2015 (come quelli relativi alle nuove annualità coperte dalla voluntary).

Ricordiamo che la voluntary disclosure bis prevede il pagamento integrale delle tasse originariamente dovute, con uno sconto invece su sanzioni e mora e un condono penale sui reati connessi all’evasione (a meno che non si configurino fattispecie più gravi, come il riciclaggio), I pagamenti delle somme dovute avvengono in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017 oppure in tre rate di pari importo, con la prima da saldare sempre entro il 30 settembre dell’anno prossimo. Non è possibile avvalersi della compensazione.

C’è la possibilità di far emergere somme in contanti o in altri valori, sempre pagando interamente le tasse evase: una prima bozza del decreto prevedeva la possibilità di applicare alla sanatoria contanti un forfait del 35%, ipotesi poi non approvata nella formulazione definitiva.

Materiali: il modello 2015 utilizzabile fino all’approvazione del prossimo provvedimento delle Entrate