Per poter riceve l’assegni di natalità previsto dall’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014, concesso alle famiglie per la nascita o l’adozione di un figlio nel 2015, è necessario presentare ogni anno la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) ai fini dell’ottenimento dell’ISEE corrente.
A ricordarlo è il messaggio INPS n. 4255/2016: coloro che hanno presentato domanda di assegno per la nascita o l’adozione di un figlio nel 2015 devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016, se non adempiono a tale scadenza rischiano la decadenza dal beneficio.
Questo significa non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell’anno 2015, con impossibilità di recuperare tutte le mensilità del 2016.
Lo stesso adempimento dovrà poi essere ripetuto anche per il 2017, poiché l’INPS è tenuto a verificare ogni anno i requisiti del nucleo familiare per il diritto all’erogazione dell’assegno.
=> Assegni familiari e maternità: parametri 2016
Nel caso in cui la famiglia dovesse vedersi revocato l’assegno di natalità per non aver presentato la DSU, pur avendo i requisiti di legge per accedere al beneficio, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2016.
.