Cambiano le indicazioni della Corte di Cassazione in termini di applicazione dell’IVA alla somministrazione dei pasti da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti: con la sentenza n. 21290/2016 i giudici hanno stabilito la non assoggettabilità IVA per questa attività, escludendo che la classica mensa aziendale costituisca un ricavo per l’impresa ai fini delle imposte dirette. Il caso in esame riguardava un imprenditore sardo che rivendicava il rimborso dell’IVA in relazione a dei pasti somministrati in azienda.
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La sentenza n. 21290/2016 si pone in contrasto con quella della Corte di Cassazione n. 3953/1998, con la quale i giudici avevano affermato che in tema di IVA, le somministrazioni di pasti ai soci, familiari e dipendenti dell’imprenditore, che svolge attività di ristorazione, non hanno per oggetto un facere, bensì la cessione gratuita di beni, e non rientrano quindi nella previsione del D.P.R. n. 633/1972, art. 3, comma 2, n. 4 – secondo il quale non costituiscono prestazioni di servizi e non sono soggette a tassazione le somministrazioni di alimenti e bevande non effettuate verso corrispettivo – bensì nella previsione dell’art. 2, comma 2, n. 4, del citato D.P.R., che riconduce nel concetto di cessione di beni anche quella effettuata a titolo gratuito, allorché si tratti di beni la cui produzione o il cui commercio rientri, come nella specie, nell’attività propria dell’impresa.
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Richiamando anche la successiva sentenza n. 19077/2005, la Cassazione ha tuttavia precisato che vanno compresi tra i ricavi i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa se destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. In questo caso va considerato il valore nominale dei beni.
Diversamente i beni destinati ai dipendenti hanno natura di costi, non possono essere compresi tra gli elementi positivi del reddito e, quindi, il loro valore non costituisce elemento presuntivo di afferente percezione di reddito.
Da ciò si deduce che la somministrazione di pasti ai dipendenti non concorre a formare il reddito e non è assoggettabile ad IVA. Giudizio che si pone in linea peraltro con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio sempre in tema di assoggettabilità IVA delle somministrazioni di pasti nelle mense aziendali in risposta ad interpello 913-344/2011.
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