Continua l’impegno del Governo nel promuovere politiche per la famiglia e con la nuova Legge di Stabilità per il 2017 è in arrivo un nuovo Bonus bebè, che conferma le vecchie agevolazioni e ne introduce di nuove estese a tutti i nuovi nati nel corso del 2016 e 2017. In totale le risorse stanziate nel pacchetto famiglia della Legge di Stabilità 2017 ammontano a 600 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni per il 2018.
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Bonus Mamma Domani
Entrando nel dettaglio delle misure previste, nella Legge di Bilancio, il comma 1 dell’articolo 48 attribuisce un premio alla nascita di 800 euro che può essere chiesto dalla futura madre all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza. Si tratta del cosiddetto “Bonus Mamma Domani” destinato a tutte le nascite che avverranno nel corso del 2017 ed erogato, in unica soluzione dall’INPS, anche prima della nascita per aiutare le famiglie a far fronte alle spese della gravidanza o dell’adozione.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Nel testo della Legge di Stabilità 2017 non viene previsto il vincolo di reddito ISEE.
Voucher Asili Nido
L’articolo 49 istituisce, a partire dal 2017, un “Voucher Asili Nido” di 1000 euro l’anno, corrisposti in 11 mensilità, per i primi tre anni destinato alle famiglie che abbiano la necessità o la volontà di portare il piccolo all’asilo nido, indipendentemente dal fatto che sia una struttura pubblica o privata. In questo caso non vi sono vincoli di reddito e l’agevolazione spetta a tutti i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2016, fino al compimento dei tre anni d’età.
Unico vincolo: il bambino deve rimanere iscritto al nido tutto l’anno, pena una riduzione del bonus. Il contributo economico viene riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale.
Va precisato che qualora si fruisca del Voucher Asili Nido, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori pari al 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro (detrazione massima pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio).
Viene peraltro esclusa la cumulabilitè del beneficio con il Voucher Baby Sitter.
Voucher Baby Sitter
L’articolo 49, commi 2 e 3, proroga per gli anni 2017 e 2018 il “Voucher Baby Sitter” destinato alle mamme lavoratrici che rientrano al lavoro subito dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria: si tratta di 600 euro mensili per pagare nido o baby sitter per sei mesi, tre per le lavoratrici autonome. Lo stanziamento per il 2017 è stato raddoppiato, visto il successo dello scorso anno, a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le lavoratrici autonome il finanziamento passa da tre a dieci milioni di euro.
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Fondo credito bebè
L’articolo 47 ha inoltre previsto la costituzione nel corso dei prossimi tre anni, di un “Fondo di sostegno alla natalità”, un fondo rotativo volto a garantire prestiti a tasso agevolato a favore delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Lo stanziamento è pari 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021,
Bonus bebè 2017
Confermato il Bonus bebè destinato alle famiglie a basso reddito, pari ad 80 euro al mese per tre anni (960 euro all’anno) a partire dalla nascita del figlio, istituito dai commi da 125 a 129 della Legge di Stabilità 2015 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Qui il vincolo di reddito è fissato ad un ISEE familiare inferiore ai 25mila euro. Nel caso in cui l’ISEE risulti inferiore a 7.000 euro l’anno il Bonus bebè spettante è raddoppiato a 160 euro al mese (1920 euro l’anno) sempre per tre anni.
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Congedo paternità obbligatorio
L’articolo 48, comma 2, proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa.