Lavoro per una società di servizi di outsourcing, in telelavoro (anche se nel contratto è scritto che ci sarebbe la possibilità di modificare questa condizione) a tempo indeterminato, full time. Il mio responsabile, tempo fa, mi chiese di fare ore di straordinario ma quando ho inserito nei giustificativi giornalieri queste ore, mi fu risposto dall’Ufficio del Personale che il contratto di Servizi per chi opera in questa modalità, non prevede il pagamento delle ore di straordinario. Se sono equiparato ai miei colleghi che lavorano in sede, perché non ho diritto allo straordinario?
L’articolo 17, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 66/2003 recita testualmente:
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
Le disposizioni di cui all’art.5, che non si applicano quindi al caso specifico, sono quelle relative al lavoro straordinario. Se una prima lettura della norma sembra non consentire possibilità di replica, al nostro lettore suggerisco due approfondimenti:
- Il Decreto Legislativo citato (n.66/2003) lascia ampio potere derogatorio ai CCNL, i quali spesso equiparano questi lavoratori a tutti gli altri (almeno dal punto di vista del diritto al pagamento di una quota maggiorata di retribuzione per lo straordinario). È opportuno dunque che verifichi il suo contratto individuale di lavoro e quello collettivo, da lui definito genericamente “contratto di Servizi”, alla ricerca di clausole specifiche sull’orario di lavoro dei telelavoratori, dalle quali potrebbe comunque emergere il suo diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte.
- L’esclusione di alcune tipologie di lavoratori, quali i telelavoratori, ma ad esempio anche i dirigenti o il personale direttivo, sembrerebbe giustificata dalla particolare modalità di svolgimento di queste attività. Non a caso la norma sopra riportata esplicita “…. Ai lavoratori la cui durata di lavoro, ………, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi …“.
Se la prestazione del lettore non presenta queste precise caratteristiche di autodeterminazione dell’orario, a mio avviso, è possibile pretendere il pagamento delle ore straordinarie lavorate.
Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi