Con il Messaggio n. 4095/2016 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni – disposizioni amministrative e adempimenti da rispettare – per i datori di lavoro “esodanti” in merito al piano dei lavoratori prossimi alla pensione interessati dal “programma di esodo” da presentare. Il riferimento normativo è all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, legge n.92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero).
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Il Messaggio fa seguito a quanto già precisato con le Circolari n. 119/2013, n. 63/2014 e n. 90/2014 relativamente alle disposizioni amministrative concernenti l’accesso alla prestazione.
I nuovi chiarimenti sono stati forniti in particolare riguardo alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria e allo schema di fideiussione bancaria, reso noto con il Messaggio n. 216/2016, che il datore di lavoro deve far pervenire all’INPS e alla determinazione della contribuzione correlata da versare per l’accesso alle prestazioni di esodo a favore dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione.
La legge prevede, infatti, che per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
L’Istituto chiarisce che nel corpo della fideiussione deve essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”, che rappresenta una maggiorazione pari almeno al 15 % della provvista. “Parte fissa” più “parte variabile” costituiscono l’Importo Massimo Garantito, ovvero la misura massima dell’esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata.
Per una corretta predisposizione del prospetto di quantificazione dell’onere l’Istituto precisa che:
“Il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. (Messaggi n. 17768/2013 e n.1653/2014)”.
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Eventuali periodi di lavoro del lavoratore esodato, presso il datore di lavoro esodante, inferiori ai due o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, devono essere segnalati all’Istituto utilizzando il file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77. L’INPS provvederà quindi a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare.
Il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno), a meno di particolari eccezioni autorizzate dall’Istituto.
Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS.