I cittadini stranieri che lavorano e maturano la pensione in Italia in base ai contributi versati hanno diritto a percepire il trattamento, indipendentemente dal fatto che poi decidano di tornare al paese d’origine, anche se non ci sono specifici accordi di reciprocità fra i due paesi. A seconda del tipo di pensione che maturano (retributiva, contributiva), applicano però regole diverse da quelle dei colleghi italiani. Vediamo una breve guida pensione extra-comunitari.
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Pensione di vecchiaia
Il riferimento legislativo è la legge Bossi – Fini (189/2002), che fra le altre cose ha anche eliminato la possibilità, per chi torna in patria senza diritto alla pensione, di riscattare i contributi versati inutilmente.
Cittadini extra-UE. I requisiti anagrafici sono gli stessi per tutti, 66 anni e 7 mesi (fino al 2018, per le donne resta a 65 anni e 7 mesi, poi si parifica). Se la pensione è retributiva o mista (cioè se il lavoratore è in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995) si applica la normativa italiana, quindi ci vogliono 20 anni di contributi. Se l’assegno è calcolato con il contributivo (senza contributi versati al 31 dicembre 1995), il lavoratore straniero ha diritto alla pensione anche senza il minimo di versamenti previsto.
Cittadini UE. Per i cittadini italiani e comunitari servono 20 anni di contributi versati e un assegno pari almeno a 670 euro al mese (1,5 volte l’assegno sociale) oppure 70 anni e 7 mesi di età e almeno cinque anni di contributi. Il lavoratore straniero che rimpatria prenderà la pensione in base a quanto versato purché abbia maturato il tetto minimo di 1,5 volte l’assegno sociale (circa 670 euro al mese). A 70 anni e 7 mesi scatta il diritto alla pensione anche senza la soglia minima.
=> Calcolo pensione con il sistema retributivo, contributivo o misto
Pensione ai superstiti
Nel caso delle pensioni di reversibilità, per i lavoratori extra-comunitari ci sono regole restrittive. Il diritto resta uguale a quello previsto per gli italiani nel caso in cui il decesso si verifichi dopo aver l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi uomini – 65 ani e 7 mesi donne). Se si verifica prima non c’è pensione ai superstiti.