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Ottava salvaguardia Esodati nella Legge di Stabilità 2017

di Noemi Ricci

Pubblicato 11 Ottobre 2016
Aggiornato 14 Ottobre 2016 11:06

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Con la Legge di Stabilità 2017 arriverà la soluzione definitiva al problema dei lavoratori esodati, il ministro del Welfare conferma l'ottava salvaguardia.

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, conferma: nel pacchetto pensioni all’interno della Legge di Stabilità 2017 il Governo troverà spazio per l’ottava salvaguardia dei lavoratori esodati dalla Riforma delle Pensioni Fornero. Ad anticipare le intenzioni di inserire l’ottava salvaguardia nella Legge di Bilancio – finanziandola con le risorse avanzate dai precedenti sette provvedimenti – era stato nei giorni scorsi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini.

=> Ottava salvaguardia esodati, platea e risorse

Poletti ora dichiara:

«Le leggi sulle salvaguardie le ha fatte il Parlamento e van­no puntualmente applicate. Con questa salvaguardia si punta ad allungare i termini di maturazione dei requisiti già fissati dalle precedenti salva­guardie per i lavoratori esclusi dai precedenti provvedimenti e concludere così la vicenda».

=> Ottava salvaguardia esodati: il disegno di legge

E l’Ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, ricorda:

«L’ottava salvaguardia farà parte del pacchetto sulle pensioni, definito con i sindacati, come chiesto nella piattaforma e ribadito da Cgil, Cisl e Uil».

Ricordiamo che i circa 32mila esodati rimasti fuori dalle precedenti salvaguardie, per i quali è attesa la tutela sono:

  • 6.800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011, e cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 che perfezionano il requisito per la pensione con le regole ante riforma Fornero entro tre anni dalla fine dell’indennità di mobilità, anche con versamento dei contributi volontari: sono compresi in questo contingente anche coloro che provengono da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria speciale), attivate entro il 31 dicembre 2011. Eventuali periodi di sospensione della mobilità per svolgere attività lavorativa, mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, rilevano ai fini del prolungamento di fruizione dell’indennità e non comportano l’esclusione dalla salvaguardia.
  • 25.200 soggetti, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, espulsi entro fine 2011, che perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2019.

=> Esodati: i dati ufficiali sulle salvaguardie

Nel frattempo, però, la Rete dei Comitati degli Esodati ha inviato un nuovo appello al Presidente Renzi, ai Ministri e ai componenti delle Commissioni parlamentari competenti, per protestare contro il provvedimento di salvaguardia da inserire in Legge di Bilancio. L’ottava tutela, infatti, potrebbe limitarsi a proteggere un bacino di circa 25.000, con un allungamento del riconoscimento alla salvaguardia per un solo anno. La misura, infatti, non contemplerebbe gli ulteriori lavoratori quantificati dall’INPS come in attesa di salvaguardia (platea complessiva: 34mila esodati).

Il Comitato cita il Report INPS sulle sette salvaguardie già emanate: nella Tabella Riepilogativa risultano 172.000 aventi diritto stimati (con relativo finanziamento) contro 132.000 domande accolte e un avanzo di 42.000 posizioni con risorse che, secondo la legge N. 228 del 2012, devono essere esclusivamente utilizzate per il diritto alla pensione degli esodati. Risorse all’apparenza sufficienti a risolvere una volta per tutte il dramma degli esodati rimasti senza stipendio né pensione. Da qui la richiesta specifica di salvaguardia per tutti gli ex lavoratori che:

  • non erano più occupati al 31.12.2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avevano entro quella data sottoscritto accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il futuro licenziamento.
  • maturavano il “requisito” pensionistico con le previgenti norme entro il 31.12. 2018 escludendo, per il riconoscimento del diritto alla salvaguardia, l’applicazione dell’aspettativa di vita ai requisiti anagrafici e contributivi, e portando per tutti a 15 mesi la finestra di attesa per la decorrenza pensionistica come già avviene per i cosiddetti “quarantisti”   e permettendo ai mobilitati la maturazione del “requisito pensionistico” entro i 36 mesi dal termine della mobilità.