Ho svolto un’attività in prova per alcuni giorni ma, non accordandoci su orari e stipendio, non abbiamo proseguito con il rapporto di lavoro. Mi si vogliono risarcire le sole spese di viaggio. È corretto?
Prevedere il solo rimborso delle spese di viaggio a fronte di un’attività di lavoro effettivamente svolta è assolutamente irregolare. Equivale a non pagare il lavoratore per la collaborazione prestata, eventualità non ammessa nel nostro ordinamento giuridico (fanno eccezione rari casi in cui è consentito il lavoro svolto in maniera gratuita).
Da come è espresso il quesito del lettore pare di capire che non fosse stato nemmeno stipulato un regolare contratto di lavoro; sostiene infatti che le parti non abbiano trovato un accordo su orari e stipendio, i quali sono elementi essenziali di un contratto di lavoro.
Dunque, se ho inteso correttamente, ci troviamo di fronte a quella prassi abbastanza frequente in tutto il territorio italiano per cui prima si fa una “prova” in nero e poi eventualmente si regolarizza la situazione lavorativa. Di fatto quest’ipotesi non può essere equiparata al periodo di prova previsto dall’art.2096 del Codice Civile, che è una clausola facoltativa da apporre per iscritto sul contratto di lavoro.
Pertanto, se in grado di dimostrare di aver svolto attività lavorativa per quei 5 giorni, il lettore potrà pretendere il pagamento di quanto dovuto anche minacciando una denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro.
Michele Bolpagn – Consulente del Lavoro
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