Rateazione bis per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione entro il 1° luglio 2016: bisogna presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre e poi effettuare il primo pagamento entro 60 giorni dal via libera del Fisco. Le istruzioni sono contenute nella circolare 41/E delle Entrate, attuativa dell‘articolo 13-bis, comma 3, decreto legge 113/2016.
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La nuova possibilità di rateazione riguarda in particolare somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, ammesse a un precedente piano e decadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016. Non si applica nel caso in cui siano intervenuti istituti deflativi del contenzioso, come conciliazione o accordi di mediazione.
L’istanza si presenta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: in carta semplice mediante consegna diretta in ufficio, invio per raccomandata o PEC (posta elettronica certificata). La domanda contiene gli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione decaduto e il numero di rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto.
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Attenzione: il piano di rateazione è strettamente collegato all’atto a cui si riferisce la precedente rateazione. E’ fondamentale distinguere fra precedenti piani di rateazione decaduti prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della legge (159/2015, articolo 2, comma 2), che innova le modalità di pagamento, elevando il numero di rate.
- Se il piano precedente si è interrotto prima del 22 ottobre 2015, è possibile un nuovo piano da 8 a 12 rate trimestrali;
- Se il piano precedente si è interrotto successivamente al 22 ottobre 2015, le nuove rate trimestrali possono andare da un minimo di 8 a un massimo di 16.
L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la domanda, sospende i carichi eventualmente iscritti a ruolo e predispone il nuovo piano rateale. Ne informa il contribuente attraverso consegna diretta, raccomandata, PEC, indicando l’importo della rata iniziale da versare con modello F24, con termine di scadenza i 60 giorni successivi alla consegna. La prima rata contiene gli interessi, calcolati dal fisco a un data prefissata, quando poi il contribuente esegue il versamento lo comunica entro dieci giorni alle Entrate, inviando la quietanza di pagamento, la cui data sarà il riferimento per la scadenza delle successive rate. Se l’atto era precedete al 22 ottobre 2015, il riferimento è l’effettuazione del versamento, se successivo il termine previsto per il versamento.
Se il contribuente presenta istanza e viene ammesso, ma non paga la prima rata entro i previsti 60 giorni, resta nella condizione di decaduto. Se non paga una rata successiva alla prima, decade dalla nuova rateazione.
Agenzia delle Entrate