In risposta ad un interpello in tema di regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 84/E/2016) ha chiarito che sono esenti da ritenuta per gli interessi sui finanziamenti erogati alle imprese italiane da soggetti non residenti.
La normativa vigente (articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973) prevede infatti che gli interessi dovuti alle banche estere, prive di una stabile organizzazione in Italia, che concedono finanziamenti a soggetti residenti in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
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Il comma 5-bis prevede tuttavia la non applicazione della ritenuta di cui al comma 5 sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese qualora erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea (UE), dagli enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri della UE o da investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.
L’obiettivo della norma, ricorda l’Agenzia delle Entrate, è di favorire i finanziamenti alle imprese ed eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risulta traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali.
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Dunque, purché vengano rispettate anche le recenti disposizioni dell’articolo 17, comma 2, del decreto legge n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2016, l’Agenzia delle Entrate conferma che sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese ad essa corrisposti non si applichi la ritenuta di cui al comma 5 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Fonte: Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 84/E/2016.