«Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora»: dal 1° ottobre 2016 in vigore le nuove regole sull’anatocismo bancario che, di fatto, reintroducono la possibilità di calcolare sui conti correnti gli interessi sugli interessi di mora. Lo permette il decreto ministeriale 343/2016 dell’Economia, attuativo del decreto banche. Il decreto 18/2016, infatti, con l’articolo 17 bis va a modificare l’articolo 120 del TUB, il testo unico bancario.
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L’articolo 2 del DM vieta di calcolare interessi sugli interessi, con l’eccezione degli interessi di mora. Sui quali, quindi, le banche possono continuare a calcolare gli interessi. Ci sono invece paletti più rigidi sul calcolo infrannuale:
«nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento – recita il comma 3 dell’articolo 3 del decreto ministeriale applicativo -, è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre».
Quindi: gli interessi devono essere annuali, e si calcolano il 31 dicembre. Se il rapporto si chiude gli interessi sono immediatamente esigibili. SE il rapporto si apre in corso d’anno, gli interessi si calcolano comunque il 31 dicembre.
Gli interessi debitori (calcolati il 31 dicembre), divengono esigibili il 1° marzo successivo.
E’ obbligatorio informare il cliente almeno 30 giorni prima (il contratto può prevedere termini più favorevoli al cliente, non viceversa). Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui divengono esigibili, l’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento.