Sono esenti dal versamento di IMU e TASI i coniugi che possiedono due prime case ubicate in Comuni diversi, ma per beneficiare dell’esenzione è richiesta la residenza anagrafica nell’immobile e la contemporanea abitualità della dimora presso quella abitazione. A chiarirlo è stata la sentenza n. 605/2/2016 della Ctp di Brescia.
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Nel caso in esame la moglie aveva ricevuto avvisi di accertamento con i quali il Comune richiedeva il pagamento di IMU e TASI, non avendo riconosciuto l’applicazione dell’agevolazione per abitazione principale, beneficio già goduto dal nucleo familiare con riferimento ad un altro immobile, posseduto dal marito e ubicato in un altro Comune.
I giudici hanno tuttavia dato ragione alla contribuente, ritenendo che con riferimento all’immobile oggetto di accertamento sussistessero tutte le condizioni previste dalla legge, per usufruire dell’esenzione IMU:
- immobili ubicati in due Comuni diversi;
- presso ciascun immobile ciascuno dei due coniugi deve aver fissato la propria residenza anagrafica comunicandolo al relativo Comune;
- presso ciascun immobile ciascuno dei due coniugi deve aver fissato la propria dimora abituale.
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Dunque in uno stesso nucleo familiare è possibile che i due coniugi posseggano, per esempio per esigenze lavorative, due “abitazioni principali” esenti IMU e TASI purché tali abitazioni non siano ubicati nello stesso Comune, questo per evitare l’ingiustificata duplicazione del beneficio.
Già il Dipartimento delle Finanze e il Ministero dell’Economia si erano espressi in merito ritenendo che l’esenzione IMU e TASI si potesse applicare nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi.