Con la Risoluzione n. 79/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte alle numerose richieste di chiarimenti relative alla deducibilità, disciplinata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104 del 1992. Tra le precisazioni, l’Agenzia ricorda che l’accertamento della invalidità civile e quella dell’handicap sono concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
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Deducibilità spese disabili
L’Agenzia chiarisce quindi che, per la deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari dei disabili, la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo richiesto.
Deducibilità spese invalidi civili
Diversamente, per quanto concerne gli invalidi civili la deducilità delle spese per soggetti con disabilità sostenute dai familiari, il solo riconoscimento dell’invalidità civile non è sufficiente a dare diritto alla deduzione, come già precisato in passato con la circolare n. 55/E/2001, poiché l’accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa. Per l’accertamento dell’handicap, invece, si tiene conto dello stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.
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In definitiva, nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile, ai fini della deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.
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