Detrazione IVA limitata al 40% fino al 2019 sulle auto aziendali ad uso non esclusivo dell’attività d’impresa : lo ha stabilito il Consiglio Europeo, con decisione del 19 settembre, prorogando la deroga alla detraibilità integrale che viene concessa all’Italia dal 2007. L’ultimo slittamento era valido fino a fine 2016 ma Bruxelles ha appena di prolungarlo di un ulteriore triennio.
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La detrazione si riferisce sia all’acquisto o importazione sia alle spese relative al veicolo. E’ limitata alle seguenti tipologie di auto aziendali: veicoli stradali a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali e dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata è inferiore o pari a 3mila 500 kg e con numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a otto. Rientrano nel regime di detrazione limitata anche gli autocarri (sempre entro i 3.500 kg), mentre sono escluse le moto per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc.
Ricordiamo che le spese relative alla manutenzione dei veicolo ammesse alla detrazione sono le seguenti: carburanti e lubrificanti, leasing, noleggio, custodia, manutenzione e riparazione, pedaggi autostradali.
E’ invece detraibile al 100% l’IVA sulle seguenti auto aziendali, destinate esclusivamente all’attività d’impresa: taxi, veicoli della scuole guida, delle società di leasing e noleggio, veicoli commercializzati da concessionarie, veicoli utilizzati dai dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo.
La decisione del Consiglio Europeo deve ancora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Come detto, si tratta dell’ennesima proroga all’Italia rispetto alle regole sulla detraibilità IVA stabilite dalla direttiva comunitaria 2006/112/CE. La prima risale al 2007, poi costantemente confermata (l’ultima decisione, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2016, è contenuta nella Decisione del Consiglio UE del 15 novembre 2013).