ho il seguente quesito in merito all’assunzione di un lavoratore disabile iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio.
Un dipendente assunto dal 2012 per coprire la quota di riserva (azienda con 33 dipendenti) – che attualmente ha 65 anni e due mesi, con prima assunzione nell’anno 2010 ed una invalidità del 70% – ha dato le dimissioni in data 31/08/2016 ma mi ha chiesto se posso riassumerlo perché non ha i requisiti per andare in pensione.
Se lo facessi ad ottobre, avrei diritto allo sgravio del 35% sull’imponibile contributivo per i prossimi 3 anni?
In linea di principio la risposta è affermativa, poiché il nuovo articolo 13 della Legge 68/1999, come modificato dall’art.10 del D.Lgs.151/2015, prevede il diritto all’agevolazione per le assunzioni di soggetti con determinate caratteristiche di invalidità effettuate dal primo gennaio 2016 senza escludere possibili ex dipendenti.
Suggerisco però massima cautela perché le condizioni per usufruire dell’agevolazione non riguardano solo il grado di disabilità del soggetto da assumere, ma comprendono una serie di condizioni che riguardano il datore di lavoro (ben dettagliate nella circolare Inps n.99 del 13.06.2016, al paragrafo numero 5). Non sarà certo il caso del nostro lettore, ma ricordo anche i principi stabiliti dal Codice Civile in materia di validità dei contratti, in base ai quali un contratto simulato per ottenere un beneficio altrimenti non previsto è da considerarsi nullo (artt.1418, 1343,1344 Codice Civile).
Michele Bolpagni – Consulente del Lavoro
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