Nessuna rivalutazione delle prestazioni economiche per malattia professionale e infortunio, per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e lavoratori autonomi.
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A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Pubblicità legale”, di 4 decreti, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori:
- industria, compreso il settore marittimo;
- agricoltura;
- medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica;
- lavoratori autonomi.
Non vi sarà alcuna rivalutazione perché si ritiene che questa non sia necessaria sulla base dell’indice 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all’anno precedente: la variazione percentuale è stata pari al -0,1% ma la percentuale di adeguamento non può comunque mai risultare inferiore a zero.
Dunque con decorrenza 1° luglio 2016 vengono confermati gli importi già erogati lo scorso anno, senza che sia necessario procedere ad alcuna operazione di conguaglio da parte dell’Istituto.
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Normativa
Ricordiamo che in caso di infortuni il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di lesioni o omicidio se non adegua gli strumenti di protezione dei lavoratori agli standard:
- l’art. 590 c.p., “Lesioni personali colpose” riporta gli obblighi per la prevenzione infortuni e malattie professionali, oltre che in materia di igiene;
- l’art. 589 c.p. riguarda invece l’omicidio colposo a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (pena da 6 mesi e 5 anni), in caso di morte di va da 2 a 7 anni di reclusione.
Le malattie professionali sussistono invece se il lavoro svolto è causa diretta e determinante della patologia e se questa si manifesta all’interno di determinati limiti temporali: nel DPR 1124/1965 si trova l’elenco delle patologie professionali e delle lavorazioni che ne possono essere causa in un determinato periodo, a partire dalla cessazione dell’attività lavorativa (periodo massimo di indennizzabilità).