Ho fatto richiesta al mio datore di lavoro di congedo straordinario per cure (invalidità civile al 67%), ma mi è stato negato motivando il diniego con la mancanza di requisiti. Chi ha ragione?
La valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa spetta al medico della ASL territorialmente competente e non al datore di lavoro. Pertanto la lettrice, se possiede i requisiti di invalidità previsti dall’art.26 della Legge 118/1971 o dell’art.10 D.Lgs. 509/1988 ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per cure.
=> Malattia e invalidità civile
Questo tipo di congedo è fruibile per chi ha una invalidità superiore al 50% ed è valido per 30 giorni l’anno, anche non continuativi, se le cure sono riferibili all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. I 30 giorni di assenze sono retribuiti e devono essere utilizzati nell’anno solare.
Consiglio pertanto di ripresentare formalmente la richiesta al datore di lavoro, corredata dall’autorizzazione del medico della ASL territorialmente competente.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Michele Bolpagni