È legittima la richiesta di versamento dell’IVA su spese legali e parcella dell’avvocato. A chiarire che le prestazioni legali possono essere imponibili ai fini IVA e che è legittimo per lo Stato pretendere le imposte sui servizi resi dagli avvocati è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. 54314/2016.
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Ogni singolo Stato è libero di includere o escludere dalle esenzioni IVA le parcelle degli avvocati e questo principio è valido anche se chi beneficia del gratuito patrocinio non è chiamato a versare l’IVA. Il tutto, precisa però la Corte UE, a patto che la tassazione delle spese legali raggiunga livelli insormontabili.
Va poi ricordato che nel mercato europeo le parcelle tra avvocato e cliente non possono essere imposte, ma sono lasciate alla libera trattativa delle parti.
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In Italia sulle parcelle degli avvocati grava non solo l’IVA al 22%, ma anche il contributo alla Cassa di Previdenza, al 4%. Costi che ovviamente gravano sul cliente finale che non può, a sua volta, scaricare dalle tasse le spese legali sostenute per far valere i propri diritti, poiché la normativa vigente non prevede alcuna deduzione o detrazione fiscale.