La Cassazione, con sentenza n. 13233 dell’1 aprile 2016, ha approfondito il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. I fatti riguardano il ricorso, proposto da parte di una contribuente a fronte di un decreto di sequestro preventivo di valori, beni e immobili e del successivo annullamento dell’avviso di accertamento.
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Sottrazione fraudolenta
In prima battuta i giudici hanno ricordato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non richiede che l’amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo né richiede, quanto all’evento (che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato) la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.
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Condotta illecita
Di conseguenza, l’esecuzione esattoriale non configura presupposto di condotta illecita. Ai fini della perfezione del reato, dunque, sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente) la procedura di riscossione e non anche l’effettiva verifica di tale evento.